Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dal minore recupero delle prestazioni erogate dall'INPS previsto ai sensi dell'articolo 1 è valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2007.
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.